14 dicembre 2006

Mi sento svenire!


Un gentile saluto a tutti i lettori di Libero Consumo!


L'argomento oggi trattato riguarda una frequente complicazione che insorge spesso ancor prima che l'odontoiatra possa iniziare il trattamento,ovvero il comunemente chiamato " svenimento da ansia".


Quanti di voi si saranno chiesti il perchè di questo temuto evento e soprattutto cosa ciò comporti all'organismo?

Bene,quando parliamo di svenimento "ansioso" o meglio neurocardiogeno, ci riferiamo ad una condizione di improvvisa e transitoria perdita dello stato di coscienza chiamata SINCOPE VASO VAGALE.

Questa viene a prodursi nel momento in cui si ha una periodica riduzione del flusso ematico cerebrale.


Cosa significa?

Benchè si tratti quasi nella totalità dei casi di una condizione ad esito favorevole,verificatasi spesso in pazienti in ottima salute generale,in quanto determinante incoscienza,va identificata e trattata prontamente.
La causa determinante è principalmente la comparsa di una reazione del tipo
"Flight or Fight".

Per intenderci,l'organismo in questo momento in uno stato di stress e ansia,libera delle sostanze chiamate EPINEFRINA e NOREPINEFRINA, in grado di modificare la perfusione ematica tissutale a livello muscolare predisponendoci ad un'istintiva ed evenutale fuga o all'aggressione di un ipotetico nemico (che in questo caso è rappresentato dal povero dentista).
Aumenta perciò il flusso nelle masse muscolari.
Ma il vero problema inizia nel momento in cui,trovandosi ben seduto nella comoda poltrona odontoiatrica,il paziente non utilizza questi muscoli "imbevuti di sangue".

Per questo "spreco" si verifica cosi un deficit del ritorno venoso al cuore destro (che riceve il sangue venoso dai vari distretti per poi attraverso il sistema ventricolare pomparlo ai polmoni per l'ossigenazione e liberazione dall'anidride carbonica).

Questo deficit genera un abbassamento della pressione arteriosa e del flusso ematico al distretto cerebrale.
Il corpo,quale macchina perfetta,resterebbe pertanto inerte?

Assolutamente no.Per ovviare e quindi compensare questa pericolosissima condizione subentrano meccanismi molto complessi legati alla presenza di barorecettori (recettori capaci di individuare cambiamenti pressori).Grazie a questi si cerca di aumentare la frequenza cardiaca.(fase di esordio)

Ma clinicamente la situazione degenera molto rapidamente.

Infatti questa fase dura molto poco mutando in una condizione di ulteriore abbassamento della pressione e della frequenza cardiaca(pre-sincope),in cui si manifestano pallore,nausea,crampi addominali,alterazioni visive e uditive,sensazione di sudare freddo.

Prevale quindi il fenomeno depressivo (abbassamento pressione,abbassamento della frequenza)su quello baroreflessivo compensatorio sovra citato con tachicardia e aumento delle resistenze periferiche.

Tutto ciò si ripercuote in una severa riduzione della gittata cardiaca con conseguente diminuizione del flusso cerebrale ematico,sotto i 30ml x 100gr.

Il valore fisiologico è di 50ml x 100gr.

Questa è la fase sincopale in cui il paziente perde i sensi.


CHE DANNI NE RICEVE IL NOSTRO SISTEMA NERVOSO CENTRALE?

Nella quasi totalità dei casi non sussiste nessuna lesione irreversibile al sistema nervoso centrale.Le complicazioni piu gravi sono nella pratica da ricercarsi in tutti quei traumi da caduta per perdita di coscienza.

COSA FARE:

Il trattamento è specifico nelle varie fasi dell'evento:

In una fase di esordio e nella presincope va assunta una posizione supina a gambe sollevate per favorire il ritorno venoso.Un consiglio può essere quello di comunicare a parenti ed all'odontoiatra stesso la sensazione avvertita quanto precocemente possibile.

Eseguire qualche colpo di tosse a volte serve per preservare il flusso ematico cerebrale,ma spesso non v'è il tempo materiale per focalizzare la situazione,ed agire di conseguenza.

Nella perdita di coscienza va(andrebbe) quindi somministrato Ossigeno al 100% (4l/min) e vanno verificate le funzionalità respiratorie,cardiocircolatorie nonchè la pervietà delle vie respiratorie.


Spero vivamente possiate trovare utilità in quanto scritto.

Grazie per l'attenzione concessa.


Libero Consulto

11 dicembre 2006

Mafia: In Sicilia ancora un problema drammaticamente attuale.

In conseguenza degli accordi fruttuosamente assunti con il blog di RiberaOnline, quali amministratori di LiberoConsulto,ma ancor prima come cittadini dello Stato Italiano e siciliani diffondiamo la seguente comunicazione che speriamo possa anche da voi essere accolta e sottoscritta e inviata alla Commissione Antimafia:

Comunicato da inviare alla commissione antimafia

Lunedì 27 novembre, a Milano, al termine di un dibattito con Caselli, Travaglio, dalla Chiesa, Furio Colombo, è stato approvato all'unanimità un comunicato, da inviare alla commissione Antimafia.

Ecco il testo opportunamente modificato:

"Esprimo il dissenso e lo sdegno più convinto e profondo alle nomine di parlamentari condannati nella Commissione Antimafia. Ancora una volta la classe politica manifesta la più totale indifferenza per il comune sentire di tutti coloro che considerano la legalità un valore fondante della convivenza civile. Ci viene spiegato che i condannati non si vogliono dimettere. Allora chiediamo che si dimettano gli incensurati".

Mandiamolo alla Commissione.


e-mail:
com_antimafia@camera.it
FAX: 06-6784809

7 dicembre 2006

Tutela del Consumatore : A chi si riferisce?

Un saluto a tutti Voi lettori di Libero Consulto.

Ho il piacere, con questo mio post,di inaugurare la mia collaborazione a questo progetto con la speranza che quanto voi potrete qui trovare possa soddisfare le vostre esigenze di informazione su argomenti che attengono alla tutela del consumatore come enucleata dalle direttive di matrice europea e dalle rispettive fonti normative nazionali e sui diritti allo stesso consumatore spettanti secondo la citata normativa vigente.

Di consumatore si parla spesso in ambienti disparati con riferimenti generici,pertanto imprecisi e spesso errati, con la spiacevole conseguenza che si giunge frequentemente a conclusioni fuorvianti,e quanto più preoccupante, che non trovano reale fondamento nel "mondo" del diritto.
Ecco spiegato perchè ho voluto, in questo primo intervento, prospettare un piccolo "opuscolo informativo" per tutti coloro che vogliano sapere cosa realmente si tratti quando si discute di tutela del consumatore e che siano interessati a quali eventuali sbocchi questa disciplina possa condurre nella realtà quotidiana , dove incessantemente si è richiamati a un dialogo continuo con enti,imprese e società di varia natura, le quali, forti di una posizione di predominio assicurata loro dalla potenza economica, si rivolgono ai cittadini comuni con prepotenza che talvolta assume i toni della minaccia.

Comincia adesso il nostro percorso:

Una corretta impostazione del discorso che con i miei articoli vorrei condurre impone una serie di informazioni preliminari,di passi iniziali, che devono essere anteposte al discorso stesso, così che chi legge possa trarre una informazione vera e realmente esaustiva delle tematiche oggetto di trattazione.

Prima di ogni altra cosa pertanto , allorquando si voglia parlare di consumatore è necessario stabilire CHI realmente sia il soggetto in questione, destinatario di una serie di tutele di natura civilistica.

Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L'articolo di oggi è allora finalizzato al discernimento oggettivo di questa figura , in modo da diradare le nubi che spesso si vengono a formare su tale disciplinae cioò dato che tutta la normativa sul consumatore è applicabile se e in quanto ci si trovi in presenza di rapporti contrattuali tra Consumatore e Professionista.
La formulazione tipica della norma peraltro non impedisce che professionisti o imprenditori possano godere delle tutele del consumatore, allorquando i contratti che stipulino siano effettuati non nell'esercizio di impresa o dell'attività professionale.
E' il caso, ad esempio, dell'avvocato che stipula un contratto con una compagnia telefonica relativamente all'abitazione personale.
Come si può agevolmente desumere dall'analisi della disposizione,inoltre il consumatore è esclusivamente una persona fisica: non può mai essere una società,un consorzio o un'associazione di qualsiasi tipo.

Per completare l'ambito applicativo della normativa è ora necessario richiamare l'altro soggetto della scena contrattuale: il Professionista.

Professionista è la persona fisica o giuridica , privata o pubblica, che utilizza il contratto nei rapporti con il consumatore.

Ecco pertanto completato il "cast" dei personaggi che interessano la nostra analisi.
Il professionista si distingue dal consumatore, per poter essere una persona Giuridica : ovvero un "insieme di persone fisiche" che costituiscano un soggetto unico: come ad esempio una associazione,una società o un comitato.
Inoltre di professionista si può parlare anche in riferimento a soggetti pubblici: è il caso di tutti gli enti pubblici : solo in via esemplificativa è possibile riferirsi agli enti locali (Comune Provincia Regione Stato e Provincie di Bolzano e Trento) o ad enti economici (Banca d'italia o altri).

Quindi è possibile applicare le norme sulla tutela del consumatore solo ed esclusivamente nei rapporti (contrattuali e quindi patrimoniali) che intercorrono tra Consumatore e Professionista con esclusione di ogni altro tipo di rapporto intercorrente tra uno di questi e altro soggetto!(errore, questo,che frequentemente viene fatto da chi non presta attenzione alla portata delle norme).


Nei prossimi articoli si tratterà di altri interessanti temi riguardanti sempre l'ambito consumatore.
Nel caso in cui vogliate partecipare o comunicare qualsiasi cosa, vi invitiamo a utilizzare i commenti.
Grazie dell'attenzione.